SAN PIETRO VERNOTICO – CASO CIMITERO: IL TRIBUNALE ACCETTA IL RICORSO DEL COMUNE

i Servizi Cimiteriali Pugliesi dovrà restituire al Comune tutte le opere sinora realizzate

cimitero

SAN PIETRO VERNOTICO – Il tribunale di Mesagne accoglie con parere favorevole il ricorso presentato dal Comune di San Pietro Vernotico contro “Servizi cimiteriali pugliesi”. Dal documento di provvedimento, che alleghiamo qui sotto per dare ai nostri lettori una completa lettura dello stesso, si evince che “Servizi Cimiteriali Pugliesi” dovrà restituire immediatamente al Comune di San Pietro Vernotico tutte le opere sino ad ora realizzate nella zone del nuovo cimitero di San Pietro Vernotico, con immediata liberazione del cantiere, nonché di tutta la zona del vecchio cimitero comunale. Non solo: il tribunale condanna la resistente al pagamento delle spese processuali per complessivi euro 1.650.00, di cui euro 350,00 per spese, euro 1.300,00 per competenze, oltre IVA e CPA come per Legge.

Come si è arrivati a questo? Stando al contratto di concessione del 2.4.2008.il concessionario si obbligava, nel termine di 90 giorni della sottoscrizione della convenzione. a redirigere un programma di suddivisione dell’ intervento dei lotti funzionali e a predisporre il progetto definitivo delle opere, da eseguire nei tempi stabiliti nel programma dei lavori, costituenti parte della progettazione esecutiva. Quindi: il 1° lotto funzionale avrebbe dovuto completasi in 360 giorni; un ulteriore anno era previsto per un 2° Lotto funzionale e nel terzo anno avrebbe dovuto completarsi ii 3′ lotto funzionale. 

Invece, alla data di deposito del ricorso cautelare, la resistente non aveva consegnato un solo manufatto del prima stralcio sui quattro compresi nel primo lotto.
Il tribunale ha giudicato tutto ciò come “ritardo intollerabile, ancor più ingiustificato e grave se si considera che direttore dei lavori ha certificato che sarebbero bastati soli 90 giorni per completare i lavori.”
Non contenta, la resistente ha dedotto, a giustificazione del proprio inadempimento, l’inadempimento del Comune, il quale, con il suo comportamento colpevole avrebbe ostacolato la corretta esecuzione del contratto.

Cosa dice a riguardo il tribunale di Mesagne? Che la eccezione di inadempimento non appare fondata. Mette oltretutto nero su bianco  che: “L’inadempimento in questione, invero, non è rappresentato da un lieve ritardo nell’ ultimazione delle opere  bensì da una prolungata e ingiustificata inerzia della concessionaria, che non ha dato esecuzione non solo a tutti i lavori contrattualmente previsti  ma anche a quei lavori già esistenti e quindi realizzabili.”

E riguardo alla sospensione dei lavori?  La sospensione è intervenuta nel 2012 e quindi la concessionaria aveva già avuto a disposizione ben due anni quanto meno per ultimare i lavori del 1* lotto funzionale. Inoltre, la sospensione si è resa necessaria per ottenere ii nulla osta dell’autorità di Bacino non avendo la concessionaria provveduto ad avviare la relativa pratica. Senza considerare che in ogni caso, una sospensione di soli tre mesi in nessun modo può rilevare a fronte di un ritardo prolungatosi per anni.

LEGGI LA SENTENZA

 

 

Marco Marangio

giornalista pubblicista, dottore in Lettere Moderne, amministratore del blog Prima Pagina, autore di "Percorsi" (Albatros Il Filo, 2010) e di "Matteo Renzi - La parola sono io (Effigi editore, 2018)

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